Attesa per la prossima settimana la pubblicazione delle commissioni degli Esami di Stato della scuola secondaria di II grado. Ricordiamo le norme sulla partecipazione ai lavori e sulle assenze consentite.
La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l'eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a "SIDI", utilizzando le specifiche funzioni dell'area Esami di Stato.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla correzione delle prove scritte, semprechè sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.
Nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l'espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione, che procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno in cui viene espletato il colloquio.
Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentai e rigorosamente accertati.
per ogni provincia modello domanda messa a disposizione sostituzione commissari esterni. Vai alla pagina
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