Per l'ordinato inizio dell'a.s. 2014/15 è necessario avere, per ogni ordine di scuola, organici chiari e operazioni di mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonchè immissioni in ruolo svolte entro il 31 agosto. Analizziamo come si "costruisce" l'organico di una scuola. Leggi la differenza tra organico di diritto e organico di fatto
La CM n. 34 del 1 aprile 2014 regolamenta le "Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015" , con la premessa "la determinazione e l’assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente costituiscono adempimento preliminare di fondamentale importanza rispetto alla gestione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico e, più in generale, rispetto al puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico."
La circolare ricorda il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 all’art. 19, comma 7 ha previsto che “A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.”
Ne consegue che anche per l’anno scolastico 2014/2015 le dotazioni organiche sono state determinate non superando, a livello nazionale, la consistenza delle dotazioni fissate per l’anno 2011/2012.
Criteri per formare gli organici (validi per tutti gli ordini di scuola)
- numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’ a.s. 2013/2014;
- entità della popolazione scolastica riferita all’anno 2014/15 rilevata dall’anagrafe degli alunni;
- andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni;
- situazioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del DPR n. 81/2009 (Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:
a. alla previsione dell’entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
b. al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;
c. alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;
d. all’articolazione dell’offerta formativa;
e. alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livellonazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009 2011;
f. alle caratteristiche dell’edilizia scolastica.
DPR n.81/2009 Art. 2 comma 3
Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, con l’osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell’istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.)
Il MIUR raccomanda una particolare attenzione da riservare alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.
Buoni organici dipendono dalla corretta e attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di successiva ricomposizione delle stesse in organico di fatto.
Al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i Dirigenti scolastici dovranno provvedere alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le classi. A tale riguardo i Dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione.
E’ opportuno che nella composizione delle classi si tenga in debita considerazione la presenza degli alunni con DSA tutelati dalla Legge 8 ottobre 2010, n. 170
Il compito dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali sarà quello di esaminare i dati elaborati dai Dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti e alle prescrizioni della CM n. 34/2014, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all’applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.
Disposizioni specifiche per gli istituti d'Istruzione secondaria di II grado
Con l’a.s. 2014/2015, il riordino dell’istruzione secondaria di II grado, operato con il DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, il DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e il DPR n. 89/2010 relativo ai licei, andrà a regime e interesserà tutte e cinque le classi.
I quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un’ora di insegnamento di Geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l’insegnamento di geografia (art. 5, comma 1 del DL n. 104/2013 convertito, con modificazione, dalla legge n.128/2013) Nel Sistema informativo l’ora è stata inserita nelle classi del primo anno, mentre l’istituzione scolastico, nella propria autonomia, potrà scegliere a quale delle due classi del biennio farla impartire.
Liceo sportivo dall'a.s. 2014/15 Liceo sportivo al via dal 2014/15. 6 ore di Scienze motorie nel primo anno classe di concorso A029
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.
Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.
Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua straniera nelle classi prime,ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Numero di alunni per attivare le classi
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe
Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore e che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali.
Come negli anni passati, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari del nuovo ordinamento. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.
Nella costituzione delle cattedre esterne verranno privilegiati gli abbinamenti tra mattino e serale o nell'ambito dei vari ordini o sezioni di diverso tipo presenti nella stesso Istituto e, negli altri casi, si terrà conto del principio della facile raggiungibilità. Questi abbinamenti tra spezzoni, costituiscono una semplice proposta alle scuole che possono chiedere modifiche per meglio rispondere a specifiche esigenze organizzative.
Solo dopo aver completato questa fase (costituzione delle COI e COE) potrà essere definito l'organico di diritto sulla base del quale le scuole individueranno gli eventuali perdenti posto. Guida alla compilazione del modulo di trasferimento a domanda condizionata
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